Brasile: importazione prodotti di origine animale

Con il Decreto n. 6. 385 del 27 febbraio 2008 il Brasile ha modificato il Regolamento di ispezione industriale e sanitaria dei prodotti di origine animale (artt. 854 e 918 del Decreto n. 30.691 del 29 marzo 1952).

Il nuovo decreto determina, sulla base della reciprocità, la dispensa dall’esigenza di legalizzazione consolare per i certificati sanitari che riguardano l’importazione verso il Brasile di materie prime o prodotti di origine animale.

Questa la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 854:

“Siano accompagnati da certificato sanitario emesso dall’autorità competente del paese di origine”.

Per quanto riguarda invece l’art. 918:

  1. “Fintantoché non venga preso questo provvedimento, qualunque prodotto di origine animale importato potrà essere sdoganato unicamente dagli uffici doganali, se accompagnato da certificato sanitario emesso dall’autorità competente del paese di origine e in seguito a nuova ispezione da parte di un addetto autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura, Zootecnia e Approvvigionamento.
  2. Qualora il paese di origine richieda il procedimento della legalizzazione consolare per i certificati sanitari emessi dal Brasile, gli verrà richiesto il medesimo procedimento”.

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